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Regolamento del Gruppo

Il Sentiero

 

 

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

A norma dello Statuto del CAI - Milano, e' costituito il Gruppo Il Sentiero, di seguito piu' semplicemente chiamato Gruppo.

Articolo 2

Il Gruppo ha sede presso la Sezione CAI in Milano, via Silvio Pellico, 6.

Articolo 3

La durata del Gruppo e' illimitata, a partire dalla data di costituzione da parte del Consiglio Direttivo del CAI - Milano (8 giugno 2009). Il Gruppo cessera' per le cause e secondo le modalita' di cui al successivo articolo 15.

 

TITOLO II - FINALITA' DEL GRUPPO

Articolo 4

Il Gruppo non ha scopi di lucro, e' indipendente, apartitico, aconfessionale, ed e' improntato secondo principi di democraticita'. L'attivita' del Gruppo e' regolata dal presente regolamento ed agisce nei limiti dello Statuto del CAI - Milano.

Articolo 5

Il Gruppo ha come finalita' la diffusione della conoscenza della montagna, attraverso la sua frequentazione in ogni sua forma, e lo sviluppo e crescita culturale dei soci.

 

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Chiunque sia socio del CAI puu divenire Socio del Gruppo mediante la presentazione della domanda di adesione al Gruppo dichiarando di condividere gli scopi stabiliti dal regolamento e di essere a conoscenza delle norme in esso sancite, impegnandosi a rispettarle. Per i minori di eta'  la domanda deve essere firmata da chi ne esercita la potesta' . L'iscrizione e' personale e non trasmissibile.

La domanda deve contenere i dati di iscrizione al CAI.

Articolo 7

Tutti i Soci possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dal Gruppo ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie. Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modifiche del regolamento e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi del Gruppo.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente regolamento e dei regolamenti sociali. I Soci sono tenuti a versare una quota annuale che sarà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

 

TITOLO IV - ORGANI DEL GRUPPO

Articolo 8

Sono organi del Gruppo:

a) l'Assemblea dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci e' composta da tutti gli iscritti ed e' l'organo sovrano del Gruppo.

L'Assemblea e' convocata almeno una volta all'anno per verificare le attivita' svolte, eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche al Gruppo.

L'Assemblea e' convocata in via ordinaria dal Presidente per posta elettronica e/o telefonicamente.

L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo e' costituito da cinque membri, votati a maggioranza in sede di Assemblea Generale. Restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai Soci che risultano i primi dei non eletti.

Il Consiglio designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Presidente ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Presidente convoca il Consiglio quando necessario.

II Consiglio puo' deliberare solo se e' presente piu' della mets' dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei piu' ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione del Gruppo.

Ha il compito di redigere regolamenti per la disciplina dell'attivita' del Gruppo.

Articolo 11

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza e' sostituito dal Vicepresidente.

Puu' delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri Soci.

In caso di urgenza il Presidente puo' compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi

del Gruppo, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

Le cariche degli organi del Gruppo sono gratuite.

 

TITOLO V - CONTABILITA'

Articolo 13

Il CAI Milano curera' gli aspetti contabili del Gruppo, pagando le fatture, su mandato del Presidente del Gruppo, e provvedendo alla loro registrazione contabile.

Le somme necessarie ai pagamenti saranno raccolte dai singoli partecipanti alle attivita' a cura del Tesoriere o di un suo incaricato e versati alla cassa del CAI - Milano.

Il Tesoriere della Gruppo curera' il pagamento e la registrazione delle piccole spese, il cui rendiconto resta a disposizione del Presidente del CAI - Milano e sara' reso pubblico ai Soci nel corso della assemblea annuale.

 

TITOLO VI - REVISIONE DEL REGOLAMENTO E SCIOGLIMENTO

Articolo 14

Eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere deliberate dall'Assemblea con una maggioranza di 2/3 dei presenti, e dovranno essere ratificate dal Consiglio della Sezione CAI  di Milano.

Articolo 15

Lo scioglimento del Gruppo, oltre a quanto previsto dallo Statuto del CAI - Milano, puo' essere deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati, e ratificato dal Consiglio del CAI - Milano.

 

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto del CAI - Milano.

 

Milano 18 gennaio 2010